Solitamente l’indennità di frequenza è concessa ai minori che usufruiscono della Legge 104/92, ma in alcune Regioni è erogata anche per diagnosi di ADHD+DSA
Con riferimento ai pazienti con Disturbi dell’apprendimento, la legge 289/1990 disciplina la possibilità per tutti i minori di ottenere un’indennità di frequenza, erogata dall’INPS, per aiutare le famiglie a sostenere le spese, per PC, programmi, medici specialisti, ecc., fino all’età di 18 anni.
Ai sensi dell’articolo 1 della legge 289/1990, l’indennità mensile di frequenza è concessa, infatti, agli invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna. L’assegno ammonta a 279,47 euro mensili per tutto l’anno scolastico del bambino ed anche per i periodi estivi, se vengono frequentati centri di riabilitazione privati, riconosciuti.
Tale indennità è concessa, ai minori disabili e ai minori sulla cui diagnosi/certificazione sia indicato «minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età».
Come richiedere l’indennità di frequenza?
Bisogna rivolgersi al medico curante, o al pediatra del minore, e chiedere di fare la richiesta di indennità di frequenza, il quale dovrà produrre un certificato da inoltrare all’INPS (facendosi aiutare da un patronato)
A questo punto si aspetta la convocazione per la visita medico legale da parte delle ASL (in genere si attendono mesi).
Al momento della visita bisognerà portare la documentazione relativa a:
– i disturbi diagnosticati al minore (è opportuno aggiungere anche i referti delle varie visite specialistiche in originale, a cui può essere stato sottoposto: psicologo, neuropsichiatra, logopedista, otorinolaringoiatra, oculista, ecc.)
– i quaderni scolastici dove si evidenziano le sue difficoltà
– i documenti riferiti alle spese sostenute (trattamenti neuropsicologici, logopedia, ripeti zioni, acquisto di materiale informatico, ecc.) – fotocopia del documento di identità
CONSIGLIO PERSONALE IMPORTANTE: in sede di visita è possibile chiedere alla commissione di avere il colloquio separato dal figlio, come motivazione che esporre le sue difficoltà davanti a medici che non conosce può urtare la sua emotività/sensibilità.
Questa strategia vi permetterà di spiegare e documentare a ruota libera tutte le ragioni della vostra richiesta, senza sentirvi a disagio per la presenza del bambino. In questo modo al bambino verrà fatto, subito di seguito, solo un breve e formale colloquio, anche per lui a quel punto meno imbarazzante.
L’esito della visita verrà comunicato mediante raccomandata.
È possibile che la domanda venga respinta ma è comunque possibile fare ricorso con un accertamento preventivo obbligatorio dinanzi al Tribunale, dove si risiede sperando in un esito differente.